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CASE PER FERIE

  • strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici;
  • gestite da enti pubblici, associazioni, enti ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive;
  • oppure gestite da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti;
  • sono prestati servizi ricettivi essenziali.

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L.R. 16 del 28 luglio 2017 

In vigore, ma in attesa dell'emanazione delle Direttive di Attuazione

Art. 16 - comma 5
Sono “case per ferie” le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità;

la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani

In base all'art.16, comma 8 le Case per Ferie sono ricomprese nel registro regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo Univoco Numerico I.U.N. per singola struttura.

Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE).

Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

Obbligo comunicazione degli arrivi e presenze degli ospiti - dati ISTAT, conferiti in via telematica alla Regione attraverso il portale SIRED, con credenziali fornite dall'Assessorato Turismo – Uffici Territoriali.

Obbligo comunicazione Questura ai fini della Pubblica Sicurezza (art.109 Tulps), attraverso portale Alloggiatiweb con credenziali fornite dall'Ufficio Alloggiati della Questura competente per territorio.

Obbligo di comunicazione alla Regione, attraverso la piattaforma SIRED, dei prezzi praticati (Con circolare del 03/09/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna è stata disposta la soppressione dell'obbligo di "comunicazione periodica dei prezzi" da parte delle strutture ricettive (Art. 19, comma 1, lett. b della L.R. 28 lulgio n° 16).

Permane comunque l'obbligo di esposizione dei prezzi applicati e dei periodi di apertura e chiusura.

Obbligo di comunicazione del periodo di apertura/chiusura attraverso il SUAPE

Apertura: I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018.

Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema.

La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

Moduli base:

  • DUA
  • B10
  • F31

Gli Uffici Territoriali dell'Assessorato al Turismo (competenti per territorio) verificheranno la documentazione presentata.

Seguirà all'esito favorevole della pratica, l'attribuzione dello IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED.

REQUISITI TECNICI

Nelle more dell’emanazione delle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017 si applicano i Requisiti Tecnici della L.R. 27 del 12 agosto 1998.

L.R. 27/98 – Art.2, comma 3
Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1

L.R. 27/98 – art.3
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie
comma 1 – La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
comma 2 – In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R,D. 24 maggio 1925 n.1102 e successive modifiche ed integrazioni.
comma 3 – Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi “comuni”.
comma 4 – L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
L'autorizzazione deve indicare:
  • il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
  • i soggetti che possono utilizzare le strutture;
  • il regolamento interno per l'uso della struttura;
  • il periodo di apertura e di chiusura
comma 5 – L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibo e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

ALLEGATO A/1  REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE

1)  Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:

  • superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto e mq. 14 per le camere a due letti con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi di ogni singolo Comune;
  • almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private;
  • arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona,nonchè da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
  • locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq. 0.50 per ogni posto letto autorizzato;
  • idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
  • cassetta di pronto soccorso;
  • servizio di telefono ad uso comune.

2) Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non dotate della superficie di cui alla lettera a) è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc. 12 per persona.
 

ALLEGATO E/1 - CASE PER FERIE


1) L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione comunale.


2) L'autorizzazione deve indicare:

  • il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
  • i soggetti che possono utilizzare le strutture;
  • il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
  • il numero delle camere e dei posti letto (noto che manca la dichiarazione del numero dei bagni)
  • l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni, 
  • il regolamento interno per l'uso della struttura;
  • il periodo o i periodi di apertura

3) L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.