- strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici;
- gestite da enti pubblici, associazioni, enti ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive;
- oppure gestite da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti;
- sono prestati servizi ricettivi essenziali.
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In vigore, ma in attesa dell'emanazione delle Direttive di Attuazione |
Art. 16 - comma 5 la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani |
In base all'art.16, comma 8 le Case per Ferie sono ricomprese nel registro regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo Univoco Numerico I.U.N. per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE). Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN. |
Obbligo comunicazione degli arrivi e presenze degli ospiti - dati ISTAT, conferiti in via telematica alla Regione attraverso il portale SIRED, con credenziali fornite dall'Assessorato Turismo – Uffici Territoriali. Obbligo comunicazione Questura ai fini della Pubblica Sicurezza (art.109 Tulps), attraverso portale Alloggiatiweb con credenziali fornite dall'Ufficio Alloggiati della Questura competente per territorio. |
Permane comunque l'obbligo di esposizione dei prezzi applicati e dei periodi di apertura e chiusura. Obbligo di comunicazione del periodo di apertura/chiusura attraverso il SUAPE |
Apertura: I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018. Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività. Moduli base:
Gli Uffici Territoriali dell'Assessorato al Turismo (competenti per territorio) verificheranno la documentazione presentata. Seguirà all'esito favorevole della pratica, l'attribuzione dello IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED. |
REQUISITI TECNICINelle more dell’emanazione delle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017 si applicano i Requisiti Tecnici della L.R. 27 del 12 agosto 1998. |
L.R. 27/98 – Art.2, comma 3 |
L.R. 27/98 – art.3 Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie comma 1 – La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. comma 2 – In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R,D. 24 maggio 1925 n.1102 e successive modifiche ed integrazioni. comma 3 – Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi “comuni”. comma 4 – L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. L'autorizzazione deve indicare:
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ALLEGATO A/1 REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE 1) Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
2) Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non dotate della superficie di cui alla lettera a) è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc. 12 per persona. |
ALLEGATO E/1 - CASE PER FERIE
3) L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso. |