In vigore, ma in attesa dell'emanazione delle Direttive di Attuazione |
Art. 16 - comma 7 Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi digiovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità. |
In base all'art.16, comma 8 le Case per Ferie sono ricomprese nel registro regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo Univoco Numerico I.U.N. per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE). Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN. |
Obbligo comunicazione degli arrivi e presenze degli ospiti - dati ISTAT, conferiti in via telematica alla Regione attraverso il portale SIRED, con credenziali fornite dall'Assessorato Turismo – Uffici Territoriali. Obbligo comunicazione Questura ai fini della Pubblica Sicurezza (art.109 Tulps), attraverso portale Alloggiatiweb con credenziali fornite dall'Ufficio Alloggiati della Questura competente per territorio. |
Permane comunque l'obbligo di esposizione dei prezzi applicati e dei periodi di apertura e chiusura. Obbligo di comunicazione del periodo di apertura/chiusura attraverso il SUAPE |
Apertura: I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018. Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività. Moduli base:
Gli Uffici Territoriali dell'Assessorato al Turismo (competenti per territorio) verificheranno la documentazione presentata. Seguirà all'esito favorevole della pratica, l'attribuzione dello IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED. |
REQUISITI TECNICINelle more dell’emanazione delle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017 si applicano i Requisiti Tecnici della L.R. 27 del 12 agosto 1998. |
L.R. 27/98 – Art. 4 Ostelli per la gioventù |
L.R. 27/98 – Art.3 Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari degli Ostelli della Gioventù comma 1 – La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap degli Ostelli della Gioventù devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. comma 2 – In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R,D. 24 maggio 1925 n.1102 e successive modifiche ed integrazioni. comma 3 – omisiss... comma 4 – omissis... L'autorizzazione deve indicare:
|
ALLEGATO A/2 REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ 1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantitala cubatura minima di mc 14 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto autorizzati. 4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne. 5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolare attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi auto gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore. |
ALLEGATO E/2 - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ 1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.
3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso. |