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OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

 

L.R. 16 del 28 luglio 2017 

In vigore, ma in attesa dell'emanazione delle Direttive di Attuazione

Art. 16 - comma 7

Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi digiovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.

In base all'art.16, comma 8 le Case per Ferie sono ricomprese nel registro regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo Univoco Numerico I.U.N. per singola struttura.

Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE).

Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

Obbligo comunicazione degli arrivi e presenze degli ospiti - dati ISTAT, conferiti in via telematica alla Regione attraverso il portale SIRED, con credenziali fornite dall'Assessorato Turismo – Uffici Territoriali.

Obbligo comunicazione Questura ai fini della Pubblica Sicurezza (art.109 Tulps), attraverso portale Alloggiatiweb con credenziali fornite dall'Ufficio Alloggiati della Questura competente per territorio.

Obbligo di comunicazione alla Regione, attraverso la piattaforma SIRED, dei prezzi praticati (Con circolare del 03/09/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna è stata disposta la soppressione dell'obbligo di "comunicazione periodica dei prezzi" da parte delle strutture ricettive (Art. 19, comma 1, lett. b della L.R. 28 lulgio n° 16).

Permane comunque l'obbligo di esposizione dei prezzi applicati e dei periodi di apertura e chiusura.

Obbligo di comunicazione del periodo di apertura/chiusura attraverso il SUAPE

Apertura: I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018.

Il SUAPE, all'atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema.

La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

Moduli base:

  • DUA
  • B10
  • F31

Gli Uffici Territoriali dell'Assessorato al Turismo (competenti per territorio) verificheranno la documentazione presentata.

Seguirà all'esito favorevole della pratica, l'attribuzione dello IUN e le credenziali per l'accesso al SIRED.

REQUISITI TECNICI

Nelle more dell’emanazione delle Direttive di Attuazione della L.R. 16/2017 si applicano i Requisiti Tecnici della L.R. 27 del 12 agosto 1998.

L.R. 27/98 – Art. 4

Ostelli per la gioventù
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l’ente proprietario.
3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all'articolo 3.
5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 3.

L.R. 27/98 – Art.3
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari degli Ostelli della Gioventù
comma 1 – La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap degli Ostelli della Gioventù devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
comma 2 – In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al R,D. 24 maggio 1925 n.1102 e successive modifiche ed integrazioni.
comma 3 – omisiss...
comma 4 – omissis...
L'autorizzazione deve indicare:
  • il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
  • i soggetti che possono utilizzare le strutture;
  • il regolamento interno per l'uso della struttura;
  • il periodo di apertura e di chiusura
comma 5 – L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibo e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

ALLEGATO A/2  REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

1. Gli ostelli per la gioventù oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera;

b) almeno un wc e una doccia ogni dieci posti letto e un lavabo ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private;

c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;

d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;

e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;

f) cassetta di pronto soccorso;

g) servizio di telefono ad uso comune.


2. Negli ostelli per la gioventù esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore ai 9 mq, una cubatura minima di mc 14 per persona.

3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantitala cubatura minima di mc 14 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto autorizzati.

4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne.

5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolare attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi auto gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

ALLEGATO E/2 - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.


2. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.

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