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VILLAGGI ALBERGO

Art. 14 - comma 3a - L.R. 16/2017
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):

a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;

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