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SiRED / ROSS 1000 - Raccolta dati turistici

 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFO.SARDEGNATURISMO.IT

 

I dati raccolti vengono elaborati e validati, e successivamente pubblicati su Sardegna Statistiche e sulla piattaforma dell'Osservatorio del Turismo.

Si ricorda che il conferimento dei dati ai fini statistici è un obbligo ed è inserito nella Legge Regionale 16/2017 art. 19 comma 1 lettera d), e sono previste sanzioni amministrative per chi non ottempera (art. 26 comma 4 lettera d). 

Le Strutture Ricettive dovranno inviare attraverso il SIRED i movimenti relativi al mese X entro e non oltre le 24 ore.

Per chi volesse approfondire, riportiamo il link alla circolare relativa all'Indagine Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi prot. n. 3230359/21 del 16/12/2021 (in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 1681/2019).


Regione Autonoma della Sardegna

 

Assessoradu de su turismu, artesania e cummèrtziu
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
 
Direzione Generale - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo
Ufficio Territoriale di Oristano
Piazza Eleonora n° 19 - 09170 ORISTANO - Tel. 0783  308 690

REFERENTE TERRITORIALE
Pier Marcello Torchia - ptorchia@regione.sardegna.it
 

PRINCIPALI AVVERTENZE NELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE

Per completezza di informazione, si richiamano di seguito le principali avvertenze riguardanti la raccolta dei dati giornalieri presso le strutture ricettive:

Una struttura ricettiva che in un certo mese risulta aperta, anche se in quel mese non ha avuto clienti, ha comunque l’obbligo di risposta e deve comunicare l’assenza di movimenti di clienti indicando un valore pari a zero.

I bambini devono essere conteggiati tutti (indipendentemente dall’età), anche se non occupano un letto effettivo.

Arrivi e presenze di clienti che occupano letti aggiunti devono essere conteggiati.

I clienti “non turisti” non devono essere conteggiati. Per “non turisti” si intendono: le persone che utilizzano l’esercizio ricettivo come residenza permanente (più di un anno), prestatori d’opera alle dipendenze di un datore di lavoro residente nel comune dove è localizzato l’esercizio, ospiti della struttura in emergenza abitativa a causa di calamità naturali, rifugiati, etc. L’obiettivo principale è quello di escludere, sempre che siano facilmente identificabili dalla struttura, i movimenti non legati strettamente al “turismo”, cioè all’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro e lo svago. Nel caso specifico degli "studenti", quando la permanenza è pari a meno di un anno, questi possono essere considerati turisti.

I clienti che restano nell’esercizio ricettivo solo alcune ore durante la giornata (e che, quindi, non trascorrono la notte) non devono essere conteggiati. Ai fini del calcolo della presenza, la permanenza minima del cliente deve superare le tre ore.

Per contratto di lungo periodo si intende un contratto di affitto superiore ad un mese. I clienti che hanno un contratto di affitto di lungo periodo non devono essere conteggiati qualora l’esercente sia impossibilitato a rilevare i flussi effettivi. Poiché, comunque, l’obiettivo dell’indagine rimane quello di rilevare gli effettivi flussi, qualora, invece, la struttura sia in grado di registrarli, è invitata ad effettuare la rilevazione.

I flussi relativi alle “dipendenze” devono essere conteggiati separatamente rispetto a quelli della casa madre. Ove ciò non fosse possibile, i flussi delle dipendenze possono essere conteggiati unitamente a quella della casa madre, anche nel caso in cui la categoria (numero di stelle) sia diversa.

Per l’indicazione della residenza dei clienti valgono le seguenti avvertenze:

1. se non è possibile registrare l’esatta residenza del cliente, si può utilizzare quanto riportato nel passaporto o in altro documento d’identità;

2. ogni componente di un gruppo deve essere registrato al momento del check in secondo la provincia /regione italiana di residenza/paese estero di residenza (non bisogna attribuire a tutto il gruppo la residenza dell’accompagnatore o di chi ha effettuato la prenotazione);

3. i viaggiatori business devono essere registrati al momento del check in secondo la propria provincia/regione italiana di residenza/paese estero di residenza (non bisogna attribuire al viaggiatore business la residenza della società di appartenenza o di chi ha effettuato la prenotazione).